17 Settembre 2020

Ricostruzione sisma: 100 milioni per l’edilizia sociale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 agosto il decreto del MIT del 6 luglio 2020 che ripartisce tra Abruzzo, Campania, Lazio, Marche e Umbria il finanziamento di 100 milioni per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dagli eventi sismici tra il 2016 e il 2017. Il decreto definisce altresì i criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma, nonché le tipologie di interventi da realizzare (allegati 1 e 2).

Le proposte da finanziare dovranno essere destinate alla locazione permanente con canone sociale e avere caratteristiche edilizie di alta sostenibilità, con efficientamento energetico da realizzare secondo i requisiti per “edifici a energia quasi zero” di cui alla direttiva UE 31/2010, garantendo una prestazione energetica dell’immobile pari almeno alla classe di efficienza A1 nel caso di interventi di ristrutturazioni recupero e riuso e di almeno A4 in caso di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione.  Gli interventi dovranno inoltre perseguire la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili in chiave antisismica e innalzare la qualità dell’abitare per quanto attiene il superamento delle barriere architettoniche.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del DM in Gazzetta, i soggetti attuatori devono comunicare il codice unico progetto cup a Regione e Mit (direzione generale per la condizione abitativa); mentre le Regioni sono tenute a comunicare al Mit – entro 240 giorni – a pena di decadenza del finanziamento:

• le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
• la data di avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori;
• il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell’allegato 3 al decreto.

Per gli ulteriori interventi diversi da quelli previsti dal decreto da finanziare sulle risorse disponibili, le Regioni comunicano, oltre ai documenti sopra richiamati, sempre entro duecentoquaranta giorni, al MIT: il comune di localizzazione, la denominazione dell’intervento, il soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP); il costo finale, la quota di finanziamento assegnato e, ove necessario, le modalità di copertura aggiuntiva; la data ultima ammissibile di inizio lavori pena decadenza dal finanziamento.

La selezione delle proposte di intervento da realizzarsi da parte di operatori privati avverrà con procedure ad evidenza pubblica.

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