14 Marzo 2016
Reverse charge anche per piccole opere di ampliamento
In risposta all’interrogazione parlamentare dell’on. Gebhard del 10 marzo scorso in commissione Finanze alla Camera, il viceministro dell’Economia, Enrico Morando, ha chiarito che, in caso di lavori di opere murarie nell’ambito di un ampliamento di un edificio, si applica il meccanismo dell’inversione contabile, il cosiddetto reverse charge. Come si ricorderà, la legge n. 190/2014 all’articolo 1, comma 629, ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2015, l’estensione dell’obbligo di inversione contabile alle «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».
Una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 14/E del 27 marzo 2015, ha precisato che tale termine è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico, in quanto l’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), non menziona, infatti, la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e altro.
Pertanto, si chiarisce nella risposta, l’attività dell’impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell’ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività 43.39.01 «altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.», se riferita ad edifici, deve essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile e comporta, dunque, che i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d’imposta.
Diversamente, sono esclusi dalla inversione contabile le prestazioni caratterizzate dal codice 41.2 “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, che include la vera a propria attività di realizzazione “completa” di edifici eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti.