16 Gennaio 2015
Reverse charge anche in edilizia dal 1° gennaio
Tra le numerose novità, in materia fiscale, introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (n. 190 del 23 dicembre 2014), meritano un approfondimento le disposizioni che ampliano l’applicazione del meccanismo del reverse charge a nuovi settori di attività, tra cui anche il comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici). Il meccanismo di inversione contabile, che comporta l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta, è applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, come chiarito dal comunicato stampa del 9 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia.
L’obiettivo di tale disposizione, come è noto, è quello di ridurre il rischio di evasione dell’imposta: invertendo l’onere del versamento (dal cedente al cessionario), si evita in sostanza che l’acquirente porti in detrazione il tributo che potrebbe non essere corrisposto all’Erario da parte del cedente.
Il reverse charge è previsto dall’articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72 e prevede l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta. A tal fine la fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma. La fattura è integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed è annotata dal cessionario sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi (entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) sia nel registro degli acquisti.
Ora con l’articolo 1, comma 629, della legge di stabilità per il 2015, è stata prevista l’applicazione del reverse charge anche al settore edile (lettera a e lettera a-ter), a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, per lavori di demolizione e completamento di edifici a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il prestatore al committente (appalto, subappalto, contratto d’opera). Tra le attività di completamento di edifici, individuate nel codice 43.3 Tabella ATECO 2007, rientrano attività consistenti in intonacatura, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, altre attività di completamento non specializzate (muratori).