05 Febbraio 2021
Requisiti di partecipazione: stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità
Con la delibera n. 25 del 13 gennaio 2021, l’Anac si esprime in merito ad un’istanza di parere in ordine alla legittimità delle clausole della lex specialis (ovvero l’insieme di tutte le norme come bando o lettera d’invito, che regolano lo svolgimento della procedura di selezione del contraente) inerenti alla richiesta di alcuni requisiti di partecipazione e all’attribuzione di punteggi a specifiche certificazioni ritenendole limitative della concorrenza e in violazione dei principi di favor partecipationis, ragionevolezza e proporzionalità.
In merito alla questione avanzata, l’Autorità afferma che la Stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di fissare requisiti di partecipazione alla gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto.
Nella valutazione delle offerte – si legge ancora nell’atto – possono infatti essere considerati i profili di carattere soggettivo introdotti dal Codice qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli. A tal fine, le certificazioni di qualità, in quanto in grado di illustrare anche caratteristiche oggettive del processo produttivo aziendale del concorrente medesimo, possono concorrere all’assegnazione dei punteggi previsti per la valutazione dell’offerta tecnica.
Nel procedimento di valutazione dell’offerta, la soglia di sbarramento è finalizzata a garantire una qualità elevata delle offerte presentate per effetto di una valutazione ex ante secondo la quale l’offerta tecnica che si colloca sotto tale soglia sia inidonea a condurre all’aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell’offerta economica, in quanto “qualitativamente inadeguata”.
In conclusione, l’Autorità ritiene che i requisiti di accesso alla gara e i criteri di valutazione inerenti alle certificazioni di qualità fissati dalla stazione appaltante non alterano il libero gioco della concorrenza e che, pertanto, le censure avanzate da parte istante non siano accoglibili. La previsione di requisiti di partecipazione più rigorosi, come quelli oggetto di contestazione, nonché l’attribuzione di un punteggio alle certificazioni di qualità, possano rientrare nel novero delle scelte discrezionali dell’amministrazione purché adeguatamente motivate.