11 Luglio 2011

Registro carico e scarico: abolito l’obbligo per le imprese edili

Soppressa la norma che imponeva alle imprese delle costruzioni la tenuta del registro di carico e scarico per le attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo. E’ quanto prevede l’art. 4 (commi 1 e 2) del decreto legislativo sulla tutela penale dell’Ambiente approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 luglio scorso: il provvedimento recepisce la Direttiva europea 2008/98 sulla tutela penale dell’Ambiente e contiene, tra l’altro, modifiche riguardanti l’apparato sanzionatorio previsto per il Sistri nonché disposizioni di semplificazione burocratica.

Il registro di carico e scarico avrebbe dovuto essere istituito a seguito del Decreto legislativo 205 del 3 dicembre 2010, in applicazione dell’art. 190 comma 1 del d.lgs 152/06 (e successive modificazioni e integrazioni) che imponeva nei cantieri edili l’obbligo di compilazione del registro di carico e scarico in caso di trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi, riportando le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti.

La misura abrogativa sui registri dei rifiuti costituisce un risultato significativo per l’intero comparto edile: l’ANAEPA sin da subito aveva rappresentato alla Confederazione la necessità di presentare una proposta di emendamento finalizzata all’abolizione di tale gravoso onere. Il Presidente di ANAEPA, Arnaldo Redaelli, ha espresso viva soddisfazione, a nome dell’intera categoria, per “aver sventato un ingiustificato adempimento amministrativo per le imprese, in particolare per quelle di minori dimensioni”.

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