27 Settembre 2013

Qualificazione lavori, l’Autorità invia segnalazione al Parlamento

Con il parere n. 3014 del 26.06.2013 il Consiglio di Stato, accogliendo in parte il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’AGI, ha disposto l’annullamento delle norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento del Codice dei Contratti, relativamente all’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto.

Al fine di superare le contraddittorietà ed illogicità riscontrate dal Consiglio di Stato, e di conseguenza il vuoto normativo che si verrebbe a creare a seguito della decisione del relativo ricorso, l’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, anche a seguito delle diverse segnalazioni ricevute da parte dei diversi operatori del mercato e delle relative associazioni di categoria, tra cui ANAEPA-Confartigianato Edilizia ha inteso segnalare a Governo e Parlamento alcuni aspetti che dovranno essere necessariamente tenuti in considerazione in vista dell’emanazione del D.P.R. che si intenderà adottare.

Per quanto riguarda la parte del parere del Consiglio di Stato relativa all’esecuzione, secondo l’Avcp, sembrano possibili due ordini di alternative: da una parte potrebbe essere mantenuto fermo l’impianto normativo di cui al comma 1 dell’art. 109, contestualmente riducendo il numero delle categorie di lavori a qualificazione obbligatoria di cui al successivo comma 2 e, nel contempo, rendendo meno rigida la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del medesimo comma relativa ai limiti di subappaltabilità delle strutture, impianti e opere speciali (SIOS), che superino il 15% dell’importo dell’appalto; dall’altra, potrebbe essere invertita la disposizione del comma 1 dell’art. 109, prevedendo, come regola generale, il divieto, per l’affidatario qualificato nella categoria prevalente, di eseguire lavorazioni per categorie diverse a qualificazione obbligatoria. Anche in quest’ultimo caso, naturalmente, potrebbe essere opportuna una rivisitazione delle categorie specialistiche e superspecialistiche.

È evidente, infatti, che una rivisitazione delle categorie, secondo quanto sopra evidenziato nel parere, consentirebbe alle disposizioni del Regolamento di acquisire maggiore coerenza ed armonia con le disposizioni di rango primario contenute nel Codice.

Entrambe le soluzioni avrebbero l’effetto di superare le criticità rilevate dal Consiglio di Stato, tuttavia sarebbero diversi gli effetti per la partecipazione alle gare delle imprese. Nella seconda delle ipotesi prospettate sarebbero maggiormente favorite, rispetto alla prima, le imprese in possesso della qualificazione obbligatoria che, per quanto riguarda le categorie specialistiche e superspecialistiche, sono essenzialmente di piccole e medie dimensioni.

A prescindere dalla soluzione adottata, l’Autorità ritiene che sia, in ogni caso, necessario salvaguardare il principio, che permea tutto il sistema della contrattualistica pubblica, secondo cui chi esegue le prestazioni oggetto di affidamento deve essere adeguatamente specializzato in tale attività.

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