13 Aprile 2022
Pubblicate le FAQ MiTE su Decreto Costi Massimi
Dal 15 aprile entrerà in vigore il decreto MiTE del 14 febbraio 2022 che aggiorna i massimali dei prezzi di materiali e prodotti impiegati per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali. I nuovi prezzi potranno essere applicati agli interventi i cui titoli edilizi o comunicazioni presentati a partire dal 16 aprile 2022. Al riguardo il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato sul sito dell’ENEA sei utili FAQ al fine di fornire alcuni chiarimenti sull’applicazione del provvedimento.
Nella risposta alla prima domanda, il MiTE ricorda che l’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare del Super ecobonus 110% (sia nel caso di detrazione diretta che nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) e degli altri bonus edilizi che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. In quest’ultimo caso, fanno eccezione le opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del DPR 380/2001 e del decreto del Ministro delle infrastrutture 2 marzo 2018 o della normativa regionale; per tali opere non è dunque prescritto che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese.
Fanno altresì eccezione, nel senso sopra indicato, gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019 (interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968).
Il MiTE precisa anche che, per gli interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro (eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile va calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I al DM requisiti tecnici.
Nella seconda FAQ, il Ministero specifica che i costi massimi indicati in Allegato A al DM sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella. A titolo esemplificativo sono riportate alcune casistiche: ad esempio, nel caso di isolamento di pareti disperdenti, i massimali ricomprendono la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, etc; oppure per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.
I costi massimi, invece, non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Tra le “opere relative alla installazione” rientrano unicamente quelle relative alle opere provvisionali, tra le quali i ponteggi, e alle opere connesse ai costi della sicurezza.
Nella successiva FAQ, la n.3, si evidenzia che le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016. I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono invece calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
La quarta FAQ conferma che, in mancanza di una voce di costo nel prezziario, il tecnico ha possibilità di determinare in maniera analitica un “nuovo prezzo”.
Nella quinta FAQ viene presa in esame la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi. L’asseverazione della spesa sostenuta, secondo il MiTE, deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari (predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI), sia rispetto al DM costi massimi del 14 febbraio. Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni. La spesa ammissibile asseverata sarà pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta.
Infine, la sesta e ultima FAQ, riprende in parte quanto già espresso nel primo quesito: per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute (che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali – solo quando applicabile – opere di installazione e manodopera). Al tal proposito, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura. Tale verifica – precisa il MiTE – è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.