27 Giugno 2016
Pratiche edilizie più semplici con la “Scia 2”
Approvato in Consiglio dei ministri, in esame preliminare, il nuovo testo del decreto legislativo “Scia 2”, attuativo della legge 124/201 che individua quali interventi possono essere realizzati con mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessario il titolo espresso. La bozza, che apporta modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (dpr 380/2001), si abbina al decreto sulla Scia Unificata, approvato in via definitiva durante lo stesso Consiglio dei Ministri che prevede dal 2017 un unico modulo valido in tutto il paese che potrà essere presentato presso lo Sportello unico per l’edilizia o anche in via telematica.
Nell’elenco delle attività delle opere libere e dunque non assoggettate al rilascio di un titolo edilizio, il decreto include:
– opere dirette a soddisfare per esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
– pavimentazione e finitura degli spazi esterni anche per aeree di sosta;
– realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
– rampe per la rimozione di barriere architettoniche (lavoro per cui oggi è richiesta l’autorizzazione come per l’installazione di ascensori);
– installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;
– aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Sono realizzabili invece mediante Scia interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici; il restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici; ristrutturazioni edilizie che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.
Al posto della Dia alternativa al permesso di costruire, si utilizzerà la SCIA alternativa al permesso di costruire in caso di: interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”; nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche disciplinati da piani attuativi; nuove costruzioni che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Si potrà usare la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico) per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e del permesso di costruire, quali ad esempio modifiche interne o la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa.
Infine, la segnalazione certificata di agibilità sostituirà il certificato di agibilità da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori; attesterà la sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati e la conformità dell’opera al progetto.