26 Gennaio 2022

Piccoli Comuni: 168 milioni di euro per la messa in sicurezza di edifici pubblici

Il Ministero dell’Interno con il decreto del 18 gennaio 2022 ha assegnato 168 milioni di euro, per l’anno 2022, ai 1.996 Comuni sotto i 1.000 abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. E’ stato dato avviso del decreto in un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio scorso.

A ciascuno dei Comuni assegnatari delle risorse, individuati nell’allegato A del decreto, andranno 84.168,33 euro.

I Comun beneficiari del contributo sono tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2022 e in caso di mancato rispetto di tale data o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022 con successivo decreto ministeriale.

Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) della Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP). Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell’opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.

I contributi sono erogati per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2022, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio;
mentre il restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il provvedimento è previsto dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

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