10 Maggio 2021

Superbonus 110%: per edifici plurifamiliari e IACP proroga fino al 30 giugno 2023

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021 il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”. Oltre alla ripartizione delle risorse, il decreto contiene anche la proroga della misura del superbonus 110%, anche se, tuttavia, non per tutti e di durata inferiore rispetto a quanto richiesto dall’ANAEPA e da tutta la filiera dell’edilizia.

Nel dettaglio, all’articolo 1 comma 3 il Dl, modificando quindi l’art. 119 del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 779), prevede:

  • per gli IACP (istituti autonomi case popolari), comunque denominati nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, la scadenza del superbonus è prorogata dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 (la precedente scadenza era il 30 giugno 2023);
  • per gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il superbonus è confermato fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, il superbonus è ammesso per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, anche se non hanno realizzato il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Nel testo viene specificato che “gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione”, rispetto alla previsione tendenziale, “sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi”. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021 , n. 59, Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021

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