05 Febbraio 2026
Patente a crediti e decurtazioni per lavoro nero: la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 609/2026 ha fornito indicazioni in merito alle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Sicurezza sulla disciplina della patente a crediti con particolare riferimento alle decurtazioni per lavoro nero.
Come noto, infatti, il decreto-legge n. 159/2025 è intervenuto su diversi profili della disciplina della patente a crediti, in particolare:
- le decurtazioni relative alla presenza di lavoratori irregolari vengono accorpate in un’unica fattispecie con una decurtazione pari a 5 crediti. Tale decurtazione trova applicazione per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 (gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad essere disciplinati secondo la previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23dell’allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008);
- sempre con riferimento al lavoro irregolare, si prevede che la decurtazione dei crediti si applichi automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, con una deroga, quindi, rispetto al principio generale fissato dall’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 che subordina le decurtazioni all’emanazione di provvedimenti definitivi.
Rispetto a tali profili, l’Ispettorato evidenzia, in primo luogo, che a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione dal momento che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, tali verbali ispettivi sono da considerarsi “accertamenti definitivi”.
Eventuali sopravvenute circostanze, che dovessero incidere sull’efficacia dei verbali (quali ordinanza di archiviazione o impugnazione e annullamento dell’ordinanza ingiunzione da parte dell’Autorità Giudiziaria) comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.
La nota dell’Ispettorato interviene, inoltre, sul profilo del c.d. cumulo giuridico in caso di accertamento di più violazioni che comportano la decurtazione dei crediti.
L’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede, infatti, che “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”.
A tale riguardo, la nota precisa che tale cumulo non può trovare applicazione nelle ipotesi di violazioni amministrative in materia di lavoro nero, tenuto conto del tenore letterale del nuovo punto 21 dell’Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”.
Ne consegue che qualora sia stato accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 (ovvero 5 crediti) moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al numero 24 (ovvero la decurtazione di un ulteriore credito in caso di occupazione irregolare di un clandestino straniero).
L’Ispettorato ricorda, infine, che con riferimento agli illeciti in materia di lavoro nero commessi dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025:
- continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente disciplina, ovvero:
- 1 credito, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- 2 crediti, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- 3 crediti, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro;
- la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva.


