30 Luglio 2025
Patente a crediti: aggiornate le FAQ dell’Ispettorato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) lo scorso 25 luglio ha aggiornato le FAQ in materia di patente a crediti, fornendo nuovi chiarimenti su aspetti operativi e interpretativi fondamentali per committenti, professionisti e imprese.
Uno dei temi affrontati riguarda la responsabilità dei coordinatori per la sicurezza e dei responsabili dei lavori qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomi. L’INL ha chiarito che tali figure hanno il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA), anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori.
Un altro aspetto importante riguarda la validità della patente, che non ha una scadenza temporale: si conferma che resta valida nel tempo, salvo provvedimenti di sospensione o revoca in caso di violazioni.
L’INL ha inoltre ribadito che se il personale dipendente di un’impresa committente opera fisicamente all’interno del cantiere, allora l’impresa è soggetta all’obbligo di possesso della patente a crediti. Non conta, quindi, solo la natura del contratto o dell’impresa, ma la presenza effettiva in cantiere.
Infine, viene chiarito che l’obbligo della patente si estende anche a soggetti che, pure non svolgendo attività edili in senso stretto, operano comunque all’interno di cantieri temporanei e mobili. È il caso, ad esempio, di chi si occupa della riparazione di macchinari edili, delle pulizie in appalto o di lavori boschivi, ribadendo il concetto che “i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.