10 Novembre 2021
Opere pubbliche: assegnati oltre 1,6 miliardi per messa in sicurezza del territorio
Con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021, sono stati assegnati ai Comuni contributi pari a oltre 1.6 miliardi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. I Comuni beneficiari del contributo sono individuati nell’allegato A del decreto e dovranno affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso del decreto dell’8 novembre 2021.
Il decreto è in applicazione dell’articolo 1, comma 139, della legge di Bilancio per l’anno 2019 (L. 30 dicembre 2018, n.145), che ha previsto, per l’anno 2021, l’assegnazione di contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni. Successivamente, con il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018 (inserito dall’articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104) le risorse sono state incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022.
Con successivo provvedimento si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria, al fine di assegnare le risorse residue per l’anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro, nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/o revoche.
Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
a) per una quota pari al 20 per cento entro il 28 febbraio 2022;
b) per una quota pari al 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, così come rilevati dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 3;
c) per il restante 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La Direzione centrale del Dipartimento della Finanza locale del Viminale fa inoltre presente che, dato che i contributi del decreto sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 – sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.