31 Maggio 2018

Offerta economicamente più vantaggiosa, in Gazzetta le Linee guida Anac

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio le linee guida n. 2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, attuative del Codice Appalti (D.lgs 50/2016). A seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Correttivo (D.lgs. 56/2017), l’ANAC ha ritenuto opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’ambito oggettivo di applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e l’introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (il cui valore massimo non può eccedere il 30 per cento del totale secondo l’attuale formulazione del comma 10-bis dell’articolo 95).

Il Correttivo ha introdotto le seguenti modifiche:

a) revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3);

b) revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4);

c) ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195);

d) richiamo del limite del 30% alla componente economica dell’offerta (art. 95, comma 10-bis);

e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.

L’ANAC nelle linee guida ricorda che le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sulla base del criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (art. 95, comma 2, del Codice).

Per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo, viene precisato che può – e non deve – essere utilizzato il criterio del minor prezzo.

L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato.

In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento è in grado di esprimere.

Come previsto dall’art. 95, comma 6, del Codice, i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che:

  • riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale);
  • attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice.

Quanto alle indicazioni sulle modalità di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo e scelta opzionale tra quest’ultimo criterio e il criterio del prezzo più basso, l’Autorità ritiene che, trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l’affidamento dei lavori, essi potranno avere un ulteriore approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell’ambito della redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc.

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