12 Luglio 2013

Nuove indicazioni su emissione certificati di esecuzione lavori

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture (AVCP), con la delibera n. 24 del 23 maggio 2013, ha fornito alcune informazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese, in ordine alla corretta emissione dei certificati di esecuzione lavori (CEL). Tali indicazioni, che entreranno in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si sono rese necessarie in considerazione del notevole rallentamento nell’attività di attestazione delle imprese provocato dal mancato rilascio dei CEL per via telematica con ripercussioni sul regolare andamento del mercato dei contratti pubblici.

L’esigenza è dunque quella di semplificare il processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l’aggiudicazione di appalti pubblici e, al contempo, di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di gara.

In particolare, l’Autorità dispone che l’impresa esecutrice di lavori per poter utilizzare i CEL ai fini della qualificazione deve avanzare alla stazione appaltante apposita, formale richiesta di emissione che deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La stazione appaltante rilascia altresì all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.

L’impresa che intende servirsi, ai  fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti  presso una determinata stazione appaltante, presenta alla società di attestazione una copia  del CEL telematico o in alterativa comunica il numero informatico del  CEL. Nel caso in cui l’impresa esecutrice non abbia ricevuto riscontro a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante la richiesta.

Il procedimento, viene precisato nella delibera, riguarda tutti i certificati di emissione lavori utili ai fini della qualificazione  dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.

In proposito l’ANAEPA-Confartigianato Edilizia, pur condividendo pienamente le finalità della delibera tendente alla semplificazione e a una maggiore efficienza del sistema, ha rilevato, anche in ragione di segnalazioni di operatori e imprese, che soltanto un numero esiguo di stazioni appaltanti ad oggi utilizza la procedura telematica per la pubblicazione dei CEL digitali. Alla luce delle difficoltà operative manifestate dalle stazioni appaltanti, le disposizioni della suddetta delibera, per di più aggravate dalla proroga a dicembre 2015 dell’utilizzo dei certificati lavori relativi agli ultimi anni (DL 69/2013), determinerebbero l’impossibilità per moltissime imprese di dimostrare la capacità tecnica per la qualificazione, con ripercussioni sul mercato dei contratti pubblici.

Per tale motivo l’ANAEPA-Confartigianato Edilizia ha richiesto che il provvedimento venga modificato quanto prima, limitando la previsione dell’inserimento dei CEL pubblici nel Casellario Informatico a quelli emessi dopo l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) al fine di garantire un regolare andamento delle procedure di qualificazione. In considerazione delle criticità evidenziate, ANAEPA-Confartigianato Edilizia auspica infine un rinvio dell’attuazione della delibera al 1 gennaio 2014, data in cui anche la Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici (AVCPASS) e relativa sezione sui CEL, saranno operative e sarà obbligatorio avvalersi di tale sistema per gare d’appalto di importo superiore a 40.000 euro.

Delibera AVCP n.24 del 23 maggio 2013

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