01 Marzo 2017
Milleproroghe diventa legge. Le nuove date per l’edilizia
Dopo l’approvazione in via definitiva alla Camera il 23 febbraio scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio la legge n. 19/2017, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, “Milleproroghe”, che reca la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni legislative, alcune delle quali in ambito dell’edilizia. Il provvedimento entra in vigore a partire dal 1° marzo 2017.
Nel dettaglio del provvedimento, l’articolo 4, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali. La proroga si è resa necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare i lavori solo entro il 29 febbraio 2016, con conseguente ritardo sull’esecuzione dei lavori.
Il comma 9-octies dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende all’anno 2017 la detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l’anno 2016. In particolare, si consente di detrarre dall’IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di IVA per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
Il comma 2 dell’articolo 12 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, l’applicazione della soglia percentuale del 35 percento di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 percento troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1° gennaio 2017.