14 Giugno 2010
Manutenzioni straordinarie senza DIA
Approvato in Senato il ddl di conversione del decreto-legge 40/2010 (il cosiddetto “decreto incentivi”) che elimina l’obbligo di presentazione della Dia (Denuncia Inizio Attività) per interventi di straordinaria manutenzione, ossia per per quei lavori non attinenti alle parti strutturali degli edifici. Prima di aprire il cantiere sarà sufficiente presentare al Comune una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto a firma di un tecnico abilitato, senza dover più aspettare 30 giorni per l’inizio dei lavori. La sanzione prevista per la mancata trasmissione della “Comunicazione di inizio lavori” è pari a 258 euro.
Oltre gli interventi di manutenzione straordinaria, sono soggetti alla previa comunicazione al Comune:
– opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee;
– opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
– pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;
– aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
L’art. 5 del decreto legge e della sua conversione definisce, inoltre, le attività edilizie considerate completamente “libere” e che dunque possono essere realizzate “senza alcun titolo abilitativo”:
– interventi di manutenzione ordinaria;
– interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni;
– opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
– movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;
– serre mobili stagionali.