07 Ottobre 2021
Limiti del Superbonus 110% in caso di demolizione e ricostruzione con aumento di superficie
In caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio, l’intero manufatto risultante potrà fruire del Superbonus solo per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico, mentre per quelle di efficientamento energetico la detrazione non si applica alla parte che eccede il volume preesistente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una risposta n. 684/2021 ad interpello.
Nel caso in oggetto, l’Istante è comproprietaria di un edificio che, a seguito dello smottamento del terreno su cui era costruito, è stato demolito. La demolizione è avvenuta nell’anno 2011 ed è stata certificata dall’amministrazione comunale che, successivamente, ha anche rilasciato il permesso di costruzione per “demolizione e ricostruzione su diverso sedime con un incremento del 20 per cento della superficie”, consentendo la realizzazione di due unità immobiliari. L’Istante dichiara inoltre che i lavori di ricostruzione devono ancora iniziare e che il permesso a costruire rilasciato dal Comune è tuttora valido. Non dispone, tuttavia, di alcuna certificazione energetica dell’edificio demolito. Ciò premesso, l’Istante chiede se gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico siano incentivabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).
Nell’argomentare la conclusione, l’Agenzia precisa che quanto affermato è rintracciabile in una nota del 2 febbraio 2021 del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, nella quale è precisato che “a differenza del ‘Supersismabonus’ la detrazione fiscale legata al ‘Superecobonus’ non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam“.
Di conseguenza, la contribuente istante dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, procurarsi un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.
Riguardo, poi, alla detrazione delle spese sostenute per l’efficientamento energetico, ricorda che, per goderne, gli edifici su cui effettuare gli interventi dovrebbero essere dotati di preesistenti impianti di riscaldamento. Per i casi particolari, l’ultima legge di bilancio, all’articolo 1, comma 66, lettera c), ha stabilito che sono compresi, fra gli edifici che accedono al Superbonus, anche quelli “privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A”.
Per questi lavori, inoltre, deve essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l’Ape iniziale.