03 Novembre 2020
Legge europea 2019-2020: le modifiche al Codice dei contratti
Ѐ stato approvato al Senato il 26 ottobre scorso ed ora all’esame della Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera il disegno di legge (AC 2670) per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020.
Quest’ultima è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea e reca norme di diretta attuazione finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di infrazione.
A inizio dello scorso anno la Commissione Ue ha aperto una procedura d’infrazione 2018/2273 contro l’Italia per la «mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici» e i rilievi più gravi riguardano le disposizioni del Codice dei Contratti concernenti il subappalto: il divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico e l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti.
Con il decreto Legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 (“Decreto Sblocca Cantieri”), era stata fornita una prima soluzione temporanea alla procedura d’infrazione innalzando la soglia massima del subappalto dal 30% al 40% e sospendendo l’indicazione della terna dei subappaltatori ma solo fino al 31 dicembre 2020.
Ora l’intervento normativo della legge europea 2019-2020 punta proprio a risolvere in maniera definitiva le contestazioni sollevate dalla Commissione europea sul Codice Appalti.
In primo luogo, all’articolo 8, al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea, viene modificato l’articolo 80, commi 1 e 5, del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l’assegnazione di un appalto pubblico, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall’importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Una disposizione analoga è contenuta nel Dl 76/2020 “Semplificazioni”, convertito dalla L. 120/2020 (art. art. 8, comma 1, lett. b).
In secondo luogo, grazie all’articolo 8 del DDL, con le modifiche all’articolo 105, commi 4 e 6, del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall’importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività.
Conseguentemente, per effetto delle modifiche introdotte nel Codice dall’articolo in esame, il ddl dispone la soppressione di parte della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dallo Sblocca Cantieri che, nelle more di una complessiva revisione del Codice, ha previsto, in sostanza, l’applicazione temporanea fino al 31 dicembre 2020 di norme identiche/analoghe a quelle introdotte dalla norma in esame, con conseguente sospensione contestuale dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia.