10 Gennaio 2019

Legge di Bilancio e appalti: come cambia l’affidamento diretto

Nella manovra del Governo per il 2019, oltre le misure di proroga delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione degli immobili e la riqualificazione per l’efficientamento energetico, è contenuta anche un’importante disposizione per il comparto dell’edilizia in materia di affidamento diretto di lavori.

Dal 1° gennaio è infatti entrato in vigore il comma 912 dell’articolo 1 che recita: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

La norma, introdotta dal Senato, eleva dunque la soglia dell’affidamento diretto dei lavori da 40 mila a 150 mila euro, senza gara formale e con l’unico obbligo per le stazioni appaltanti di consultare almeno tre operatori economici, senza vincoli di pubblicità. In precedenza oltre i 40 e fino a 150 mila euro, era necessario bandire la gara d’appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento. Si tratta comunque di disposizione temporanea, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Quindi, se da un lato i piccoli Comuni assegnatari dei 400 milioni di euro previsti dalla legge di Bilancio e destinati ad opere di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, potranno avviare subito i cantieri mediante affidamento diretto (commi 107-114), d’altra parte potrebbero venir meno gli obblighi di trasparenza e rotazione indicati nel Codice dei contratti all’art. 4, “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica“.

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