17 Novembre 2016
Lavori pubblici, salgono a 15 le superspecialistiche
Si allarga il numero delle categorie superspecialistiche che passa da tredici a quindici. Lo prevede il decreto attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016 articolo 89, comma 11), che dopo la firma del Ministro Graziano Delrio, è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
Nel dettaglio vengono individuate le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento quando superano il 10% dell’importo del contratto e per le quali l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere.
Alle 13 categorie già indicate dall’articolo 12 della Legge 80/2014 (OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30) si aggiungono tra le lavorazioni superspecialistiche le categorie OS 12-B, cioè barriere paramassi, fermaneve e simili, e OS 32, inerente alle strutture in legno. Il provvedimento individua altresì i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione opere super-specialistiche.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano solo per le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.