21 Novembre 2017

Indennità di trasferta: Cassazione conferma l’esenzione con effetto retroattivo

Con una recente sentenza, la n. 27093 del 2017, la Corte di Cassazione ha confermato l’esenzione dall’imposizione contributiva e fiscale delle somme versate a titolo di rimborso per la trasferta. Tale principio, fortemente sostenuto dall’ANAEPA, ha effetto retroattivo e dunque vale anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), con cui è stata introdotta una norma di interpretazione autentica riguardo alla disciplina in materia di trattamento fiscale e contributivo dei lavoratori trasfertisti e dei lavoratori in trasferta.

In sintesi, all’art. 7-quinquies si dice che l’indennità di trasferta, riconosciuta per trasferte al di fuori del comune di assunzione, è soggetta a fiscalmente e contributivamente al 50% del suo valore solo se ricorrono contestualmente le seguenti 3 condizioni:

– la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

– lo svolgimento di un attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

– la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.

Quindi solo nei suddetti casi l’indennità sarà in parte tassata come se fosse reddito.

In precedenza, tuttavia, la Sezione Lavoro della Cassazione aveva messo in discussione l’effetto della retroattività del provvedimento generando preoccupanti contenziosi e incertezze interpretative tra le imprese del settore. Ora la Cassazione, chiarendo definitivamente che le somme erogate a titolo di rimborso per la trasferta non sono soggette a imposizione contributiva e fiscale e la retroattività di tale principio, si allinea con l’interpretazione dell’art. 7-quinquies.

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