05 Dicembre 2022
In vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi edilizia
È entrato in vigore il Decreto MiTE 23 giugno 2022 n. 256, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, che sostituisce i criteri CAM adottati nel 2017 di cui al D.M. 11/10/2017.
La data di entrata in vigore dei nuovi criteri ambientali minimi era fissata al centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla G.U.R.I.( n.183 del 06-08-2022), ossia il 4 dicembre 2022. A partire da tale data le stazioni appaltanti saranno tenute a inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali mentre dovranno tenere in considerazione, nel caso di gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri premianti.
La scelta dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal decreto si basa sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari. I criteri sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile che si basa sull’integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio e dell’ambiente e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
Si ricorda, inoltre, che i CAM recati dal nuovo decreto si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies):
– attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere (comma nn);
– manutenzione ordinaria (comma oo-quater);
– manutenzione straordinaria (comma oo-quinquies).
Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani e i regolamenti (ad esempio, vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici, piani paesistici, piani e regolamenti comunali, ecc.).
I presenti CAM sono applicabili integralmente anche agli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004) o di valore storico-testimoniale individuati dalla pianificazione locale, ad eccezione dei singoli criteri incompatibili con gli interventi da realizzare, previa motivata e dettagliata indicazione da parte del progettista nella relazione tecnica di progetto.
Per i lavori che non riguardano l’intero edificio, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli “5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.
Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.
Tra i criteri premianti per l’affidamento dei lavori, che possono essere introdotti dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, si segnalano:
• valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering);
• possesso di sistemi di gestione ambientale (EMAS – Regolamento 1221/2009 o norma UNI EN ISO 14001);
• distanza di trasporto dei prodotti da costruzione (almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo);
• valutazione ambientale del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment).