17 Settembre 2014
In GU il Decreto Sblocca Italia: poche risorse e qualche semplificazione
Dopo due settimane di attesa e il susseguirsi di notizie di modifiche, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212, il Decreto 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto “Dl Sblocca Italia”, con al suo interno anche un ampio pacchetto di misure che riguardano da vicino il settore dell’edilizia. Tra le principali disposizioni si segnala l’articolo 3 finalizzato ad incentivare la riapertura di grandi cantieri di lavori pubblici considerati “indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia”, con lo stanziamento complessivo di 3.890 milioni di euro spalmati su più anni (39 milioni per l’anno 2013, 26 milioni per l’anno 2014, 231 milioni per l’anno 2015, 159 milioni per l’anno 2016, 1.073 milioni per l’anno 2017, 2.066 milioni per l’anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020).
All’articolo 4 del decreto trovano spazio le opere incompiute segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014: in caso di mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, viene data la facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell’opera. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione, nel limite di 250 milioni di Euro per l’anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità.
Le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico (articolo 7), a partire dalla programmazione 2015, sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Per le attività di progettazione ed esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico i presidenti delle Regioni possono avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica. Tuttavia, tale previsione potrebbe sottrarre quote di mercato alle imprese.
Allo scopo di rendere più agevole la gestione delle terre e rocce da scavo, all’articolo 8 si stabilisce che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Sblocca Italia, sono adottate con DPR disposizioni di riordino e semplificazione della materia, seguendo quattro principi: coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, indicazione esplicita delle norme abrogate, proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare, divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dall’Ue.
Particolare attenzione merita l’articolo 9 che dispone alcune modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 163/2006). Agli interventi di “estrema urgenza” di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di adeguamento antisismico si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure: tali opere possono essere, infatti, affidate dalle stazioni appaltanti, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria (5.186.000 euro), nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. Sempre per i lavori di estrema urgenza di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, con invito rivolto almeno a 5 operatori. Inoltre, per i lavori di estrema urgenza i termini ordinari di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono dimezzati.
Nel decreto un capitolo a parte è dedicato alle misure di semplificazione in materia di edilizia che introducono modifiche al Testo unico di cui al D.P.R. n. 380 per assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo. Nel dettaglio, all’articolo 17, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Tali interventi potranno essere realizzati con Comunicazione di inizio lavori (CIL), anziché con Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In caso di lavori di ristrutturazione con aumento delle unità immobiliari, non sarà più necessario ottenere il permesso di costruire, ma si dovrà presentare la SCIA. Inoltre, sono realizzabili, sempre mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
Il decreto prevede altresì all’articolo 21 misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione, per le persone fisiche non esercenti attività commerciale che, negli anni 2014-2017, acquistano di unità immobiliari a destinazione residenziale (a condizione che consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B), di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi e li affittano a canone concordato per almeno 8 anni. In tal caso spetterà una deduzione dall’Irpef del 20% del prezzo di acquisto o delle spese di realizzazione, nel limite massimo complessivo di spesa di 300 mila euro, da ripartire in otto rate annuali.