22 Novembre 2011
In arrivo la regolamentazione su rocce da scavo
Nuovi criteri per la gestione e la classificazione delle terre e rocce da scavo. Con il regolamento attuativo dell’articolo 186 del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) ora al vaglio del Consiglio di Stato, i materiali da scavo potranno essere qualificati come sottoprodotto e dunque essere gestiti come tali, ovvero, riutilizzati.
Il provvedimento fa chiarezza su un argomento che negli anni ha lasciato spazio a diverse interpretazioni e aggiustamenti normativi, definendo in modo dettagliato le caratteristiche dei materiali derivanti dalle attività edilizie che possono essere considerati sottoprodotti: innanzitutto, devono essere generati durante la realizzazione di lavori il cui scopo non è la produzione dello stesso materiale; sono adoperati, altresì, secondo il piano di utilizzo e per la creazione di reinterri o in sostituzione di materiali da cava. Sono esclusi, invece, dall’ambito di applicazione del regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione.
Il decreto prevede, inoltre, che i materiali da scavo possono contenere, “sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato”.
In merito alla gestione del materiale, il testo stabilisce che entro 90 giorni dall’inizio dei lavori venga presentato all’Autorità competente il piano di utilizzo. Nel caso di lavori minori, cioè che producano materiale da scavo inferiore a 6000 metri cubi in banco, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proponente per attestare la sussistenza delle condizioni definite dal decreto.
Il regolamento, una vota terminato l’esame in Consiglio di Stato, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, andrà alla Corte dei Conti.