12 Gennaio 2024

Riduzione contributiva 11,50% in edilizia: le istruzioni INPS

Dopo la pubblicazione lo scorso 10 gennaio sul sito del ministero del Lavoro del decreto direttoriale 13 dicembre 2023 del medesimo Ministero, di concerto con il MEF, che ha confermato per l’anno 2023, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili (art. 29 co. 2 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995), arrivano le consuete istruzioni operative da parte dell’INPS per per il godimento dello sgravio (circolare n. 13 del 17-01-2024).

2. Caratteristiche della riduzione contributiva

Per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

  • nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

3. Condizioni di accesso al beneficio

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Nella circolare si ribadisce, inoltre, che relativamente all’anno 2023, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2023 dovranno essere inviate esclusivamente, in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2023, fino al 15 maggio 2024.

 

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