02 Ottobre 2020
Facciate, bonus al 90% solo se visibili
Il bonus facciate è stato oggetto, a distanza di pochi giorni, di due chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità o meno di fruire della detrazione anche per le pareti interne o perimetrali di un edificio non visibili dalla strada. Si tratta delle risposte n.415/E del 28 settembre 2020 e n.418/E del 28 settembre 2020, a istanze di interpello.
Come ricorda l’agenzia, l’agevolazione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) articolo 1, commi da 219 a 223 e consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B. A riguardo nella circolare n. 2/E del 2020, è stato precisato, tra l’altro, che l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Pertanto, le Entrate spiegano nella risposta n.415 che si può fruire del bonus facciate a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica. Tuttavia, la valutazione, in concreto di quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze dell’Agenzia in sede di interpello. Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, suggerisce l’Agenzia, potrebbero, invece, fruire della detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd. Bonus ristrutturazioni edilizie).
Allo stesso modo, nella risposta n. 418 viene spiegato che la detrazione non spetta, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio e devono considerarsi escluse dal bonus facciate le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è infatti necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.