26 Settembre 2023
Emergenza climatica: in vigore misure urgenti per tutela dei lavoratori
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2023, è entrata in vigore la Legge 18 settembre 2023, n. 127, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 28 luglio 2021, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. Si tratta di un provvedimento finalizzato a fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese.
Nel dettaglio, relativamente alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, per eventi oggettivamente non evitabili, non trovano applicazione i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale CIGO (articolo 12, commi 2 e 3, del Dlgs n. 148/2015).
L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede infatti che, qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Il successivo comma 3 prevede altresì che l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Le imprese oggetto della deroga sono:
• imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
• imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
• imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Si ricorda che, secondo le indicazioni dell’INPS, la qualifica di evento oggettivamente non evitabile, “è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore”. L’applicazione di tali criteri in relazione alle temperature elevate è oggetto, da ultimo, del messaggio dell’INPS n. 2729 del 20 luglio 2023.
Di particolare rilevanza l’art. 3 che stabilisce che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano e assicurino la convocazione delle Parti Sociali al fine di sottoscrivere intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l’umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. La riformulazione approvata dal Senato – oltre all’inserimento della previsione della convocazione suddetta (in luogo del solo principio di promozione delle intese) – specifica che le linee-guida e le procedure suddette riguardano anche la valutazione della correlazione tra l’umidità relativa, la temperatura e la ventilazione.