05 Aprile 2022

Ecobonus, bonus Ristrutturazioni e Facciate: i chiarimenti delle Entrate sulla Manovra 2022

Con la circolare n. 9 del 1° aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ripercorre le novità fiscali introdotte da vari commi dell’articolo 1 dell’ultima legge di bilancio, la n. 234/2021, fornendo ulteriori chiarimenti interpretativi anche sulle proroghe delle principali detrazioni fiscali in edilizia. Nel documento di prassi, in particolare, si rileva l’estensione al 31 dicembre 2024 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili, di cui rispettivamente agli art. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus), sarà possibile utilizzare:

– la detrazione del 65% per le spese sostenute per gli interventi di:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • di acquisto e posa in opera delle schermature solari, nonché per l’acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

– la detrazione del 70% per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.

L’Agenzia precisa che la predetta agevolazione è:

– ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;

– si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Le Entrate ricordano, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2024 per avvalersi delle detrazioni per interventi di efficienza energetica nella misura del 50%, relativi all’acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (limite di spesa 60.000 euro).

Estensione al 2024 anche il bonus ristrutturazione edilizia del 50%, il sismabonus con aliquota maggiorata e il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Anche il bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Si tratta di una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L’agevolazione in parola consiste in una detrazione, dall’imposta lorda, del 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di spesa di 5.000 euro annui per unità immobiliare residenziale e, pertanto, non superiore a 1.800 euro. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

Infine il bonus facciate, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), è prorogato per tutto il 2022 ma con la percentuale, tuttavia, ridotta dal 90 per cento al 60 per cento. La detrazione, come è noto, spetta per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna 12 degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 9 del 1° aprile 2022

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