05 Agosto 2019

Eco-bonus, le istruzioni delle Entrate per lo sconto in fattura

Chi effettua interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico può scegliere di ottenere direttamente lo sconto in fattura. Un’opzione resa possibile dalla pubblicazione il 31 luglio scorso dell’atteso provvedimento dall’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle novità contenute all’articolo 10 del Decreto crescita (Dl n. 34/2019) in materia di eco e sisma bonus.

I beneficiari delle detrazioni per gli interventi di ecobonus e sismabonus, chiarisce l’Agenzia, possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc.

Lo sconto, come stabilito dal Decreto, è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.

Intanto proseguono le iniziative di Confartigianato per la modifica dell’articolo 10: come ribadito più volte anche da ANAEPA Confartigianato Edilizia, il meccanismo dello sconto in fattura penalizza le migliaia di piccole imprese del ‘sistema casa’ che per scarsa liquidità finanziaria e insufficiente capienza fiscale per compensare il credito d’imposta non saranno in grado di praticare lo sconto. Ciò a vantaggio dei fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria che saranno in condizione di anticipare la liquidità necessaria a integrare lo sconto. In tal modo, la misura sull’ecobonus finisce per contraddire l’obiettivo del Decreto crescita che punta a rilanciare l’economia del settore delle costruzioni, favorendo contemporaneamente l’innovazione e la sostenibilità del patrimonio immobiliare italiano e il rilancio dei consumi.

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