14 Gennaio 2015
Documentazione antimafia più semplice con la Banca dati nazionale unica
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 4 del 7 gennaio del 2014) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le modalità di accesso e consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell’Interno. Il Dpcm, n. 183/2014, che sarà in vigore dal prossimo 22 gennaio, individua le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate nella Banca dati, nonché di consultazione e accesso da parte dei soggetti incaricati, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.
Come è noto, la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è stata istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e rappresenta uno strumento di semplificazione delle attuali procedure di rilascio della suddetta documentazione attraverso un sistema integrato di dati che renda possibile il costante monitoraggio delle imprese. Al fine di verificare i tentativi di infiltrazione mafiosa e le cause di decadenza, sospensione e divieto di partecipare agli appalti pubblici, la Banca dati nazionale unica è collegata telematicamente, in base alle modalità previste dal Dpcm, con il Centro elaborazione dati (CED), nonché con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia (la direzione investigativa antimafia DIA, l’osservatorio dei contrati pubblici, le Camere di commercio e il Ministero della Giustizia). Inoltre, il sistema informatico garantisce l’individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
Enti pubblici e stazioni uniche appaltanti acquisiscono dall’impresa le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Sulla base dei dati immessi dall’operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, se l’impresa è censita, verifica i dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati e nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente la comunicazione antimafia liberatoria.