02 Marzo 2026

Dl Sicurezza: le indicazioni da INL su badge, patente a crediti e sanzioni

L’INL spiega cosa cambia con il Decreto-legge 159/2025: sanzioni più alte, obblighi in arrivo sul badge di cantiere e nuove verifiche su sicurezza e DPI.

Con la circolare n. 1/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un primo quadro interpretativo delle novità introdotte dal Decreto-legge n. 159/2025, con particolare attenzione alle disposizioni che incidono sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti già operativi.

Badge di cantiere: obbligo subordinato al decreto attuativo

La circolare precisa che il cosiddetto badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 (artt. 18 e 26), ma vi aggiunge un elemento ulteriore: un codice univoco anticontraffazione.

Tuttavia, la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge è subordinata all’adozione di uno specifico decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 3, del Decreto-legge 159/2025.

Una volta adottato il decreto attuativo (salvo diverse indicazioni e tempistiche), il badge sarà obbligatorio per:

  • imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto, pubblici o privati;
  • imprese attive in ulteriori ambiti a rischio elevato, che saranno individuati con decreto ministeriale. Per tali ambiti è prevista anche l’estensione della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. 81/2008.

Patente a crediti: innalzata la soglia minima delle sanzioni

Il Decreto-legge n. 159/2025 ha modificato il regime sanzionatorio per le imprese o i lavoratori autonomi:

  • privi di patente a crediti (o documento equivalente);
  • oppure con punteggio inferiore a 15 crediti.

La soglia minima della sanzione amministrativa è stata elevata a 12.000 euro.

L’Ispettorato chiarisce che la modifica è operativa fin dall’entrata in vigore del decreto-legge ed è applicabile alle violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025.

Nei casi in cui il valore dei lavori non sia determinabile oppure il 10% del valore risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima cifra a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio. In concreto, in caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, l’importo sarà pari a 4.000 euro.

Prevenzione di violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Tra le misure generali di tutela previste dal Testo Unico Sicurezza viene ora ricompresa anche la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti violenti o molesti.

L’obbligo riguarda i luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. 81/2008, come definiti dall’art. 62, con le relative esclusioni.

DPI e indumenti di lavoro

La circolare richiama l’attenzione sull’estensione dell’obbligo di mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale anche agli indumenti di lavoro che svolgono funzione di DPI.

In sede ispettiva verrà verificato che il datore di lavoro, nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), abbia individuato quali indumenti assumano tale caratteristica.

Scale permanenti e protezione contro le cadute dall’alto

In materia di scale permanenti, viene ribadito che queste devono essere dotate, in alternativa:

  • di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • oppure di una gabbia di sicurezza.

La scelta deve essere effettuata in base alla valutazione del rischio, considerando anche eventuali criticità (ad esempio nei casi in cui la gabbia possa ostacolare le operazioni di soccorso).

Per le scale già installate prive di gabbia, le verifiche ispettive accerteranno che:

  • le procedure di utilizzo siano state aggiornate prevedendo l’impiego di sistemi di protezione individuale;
  • tali sistemi siano effettivamente messi a disposizione dei lavoratori.

La circolare ribadisce inoltre la priorità delle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza) rispetto ai sistemi individuali e, tra questi ultimi, la preferenza per sistemi di trattenuta, posizionamento e accesso mediante funi rispetto ai sistemi di arresto caduta.

Sorveglianza sanitaria e controlli su alcol e sostanze stupefacenti

Particolare attenzione viene dedicata alla visita medica finalizzata a verificare che, in attività ad elevato rischio di infortunio, il lavoratore non sia sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

La visita è subordinata alla presenza di un “ragionevole motivo” di sospetto, espressione che presenta margini di incertezza applicativa sia in relazione al suo contenuto sia in merito al soggetto chiamato a effettuare la valutazione.

L’Ispettorato ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni – previsto entro il 31 dicembre 2026 – che dovrà ridefinire condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza, al fine di garantire una corretta applicazione della norma.

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