17 Dicembre 2018
DL Semplificazioni: un’occasione mancata di modifica al Codice Appalti
La riforma del Codice Appalti dovrà ancora attendere. Nel decreto legge sulle semplificazioni approvato in Consiglio dei Ministri il 12 dicembre scorso (G.U. n.290 del 14 dicembre) non hanno trovato spazio le numerose modifiche al Codice dei Contratti pubblici annunciate nei giorni scorsi e richieste con urgenza da Associazioni di categoria e imprese. Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, non è più presente il pacchetto di norme di correzione al Codice, che prevedeva, ad esempio, l’estensione a tutte le gare sotto la soglia comunitaria (5,5 milioni di euro) della possibilità di scegliere il contraente con il criterio del prezzo più basso (oggi la soglia è inferiore al milione di euro) o l’appalto integrato per le manutenzioni o ancora l’aumento da 1 milione a 2,5 milioni l’affidamento di lavori con procedure semplificate, senza gara o l’eliminazione dell’obbligatorietà della terna dei subappaltatori.
In materia di modifiche al Codice appalti restano solamente le previsioni contenute all’articolo 5 “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria”, sull’esclusione dalle procedure di appalto delle imprese che abbiano commesso gravi illeciti professionali o carenze persistenti nell’esecuzione di precedenti contratti. Tale disposizione modifica l’articolo 80 del Codice ed è volta ad “assicurare la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti”, allineandosi con la direttiva 2014/24/UE. Le novità apportate alle cause di esclusione si applicano alle gare i cui bandi o avvisi di indizione siano pubblicati dopo il 15 dicembre, data di entrata in vigore del Dl.
Tra le altre misure previste dal decreto-legge, l’articolo 1 istituisce nel Fondo di Garanzia una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione e che si trovano in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.
Il DL interviene inoltre con disposizioni urgenti all’articolo 7 per consentire la celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, assegnando dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria funzioni inerenti, tra l’altro, l’effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all’amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l’aumento della capienza delle strutture esistenti.
“Il decreto Semplificazioni – ha commentato il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Arnaldo Redaelli – rappresenta un’occasione mancata per il Governo di dare risposte concrete ad alcune criticità presenti nel Codice Appalti sul piano normativo che bloccano le opere pubbliche necessarie al Paese che potrebbero rilanciare l’intera economia. E più in generale sarebbe indispensabile semplificare le procedure e favorire la partecipazione alle gare delle piccole e micro imprese, anche attraverso la promozione della filiera corta e degli appalti a km zero”.