23 Ottobre 2020
Dl Semplificazioni e appalti sottosoglia, ammesse le procedure ordinarie
Consentita la possibilità di utilizzare anche le procedure ordinarie oltre alle procedure semplificate, previste dal dl Semplificazioni, per gli appalti di importo inferiore alle soglie Ue. Lo ha chiarito il ministero delle Infrastrutture con la risposta al quesito n. 735/2020 superando le incertezze interpretative per stazioni appaltanti e operatori del settore a seguito dell’entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, cosiddetto “Decreto Semplificazioni” (convertito dalla legge 120/2020), che dispone l’utilizzo di procedure in deroga semplificate in ambito sottosoglia.
Nello specifico, nel quesito posto al Mit si chiedeva di conoscere se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), previste dall’art. 1, comma 2, siano da intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest’ultimo caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte). Secondariamente se a tali procedure siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge 120, in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie.
Il Mit interviene precisando che il decreto semplificazioni prescrive l’applicazione delle procedure e che non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del Codice dei Contratti. Si tratta, prosegue la risposta, di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, secondo il Ministero è ammesso il ricorso alle procedure ordinarie, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie.
Nel testo viene ribadita la necessità di rispettare i termini stabiliti dal legislatore: “gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione”.
Con riferimento alla seconda domanda, il Ministero ritiene che le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2.