25 Maggio 2020

Dl Rilancio, Durc resta valido fino al 15 giugno

Nessuna ulteriore proroga sulla scadenza della validità del Durc fissata al 15 giugno. Lo prevede il recente Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (cd. DL Rilancio), entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 128.

L’art. 81, comma 1, del decreto stabilisce che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020 e che i Durc restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto dalla legge n. 27/2020 (di conversione del Dl 18/2020, cosiddetto Decreto Cura Italia), l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Come è noto, la legge n. 27/2020 all’art. 103 comma 2 prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Originariamente invece, l’articolo 103 DL “Cura Italia” aveva prorogato la validità al 15 giugno 2020 degli atti, permessi e certificati, inclusi i DURC, con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile.

Ora il Dl Rilancio interviene nuovamente sulla materia, escludendo dalla proroga i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020, come spiegato anche dall’INPS nel messaggio n. 2103 del 21 maggio scorso. L’Istituto, per le modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, conferma le istruzioni impartite con il precedente messaggio 25 marzo 2020, n. 1374.

Dunque le Casse Edili/Edilcasse dovranno procedere al rilascio dei Durc, richiesti a far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla normativa in vigore (DM 30 gennaio 2015 e DM 23 febbraio 2016) applicando, pertanto, le regole vigenti prima dell’avvento dell’emergenza e tenendo conto della sospensione nel versamento dei contributi operata dall’Accordo delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020 relativi ai mesi di febbraio e marzo 2020.

 

Messaggio INPS n. 2103 del 21 maggio 2020

Messaggio INPS n. 1374 del 25 marzo 2020

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