24 Febbraio 2026
DL Pnrr: le novità su conferenza dei servizi e silenzio assenso
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
Conferenza di servizi
Il decreto con l’articolo 5 conferma e potenzia la disciplina della conferenza di servizi accelerata (già introdotta dal DL 76/2020).
Le principali novità riguardano:
⁃ la riduzione dei termini nella conferenza semplificata (asincrona) e nella conferenza di servizi simultanea:
- 30 giorni per la generalità delle amministrazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso);
- 60 giorni per le amministrazioni con competenze in materia ambientale, paesaggistica, beni culturali, salute e incolumità pubblica, salvo termini più lunghi previsti dal diritto UE;
⁃ la previsione di una riunione telematica obbligatoria entro 10 giorni dalla scadenza dei termini, qualora allo scadere degli stessi non risultino assensi non condizionati oppure emergano dissensi non superabili. Tale riunione è finalizzata all’adozione della determinazione conclusiva del procedimento. Il decreto specifica inoltre l’acquisizione automatica dell’assenso senza condizioni da parte delle amministrazioni assenti, silenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o estraneo all’oggetto.
⁃ l’introduzione del “dissenso costruttivo”, in base al quale eventuali pareri negativi devono essere accompagnati da prescrizioni o misure mitigatrici che consentano comunque di pervenire all’assenso, con indicazione dei relativi costi.
Nel dettaglio:
– viene chiarito che il silenzio assenso non si applica quando l’istanza non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente oppure se è priva degli elementi essenziali per identificare oggetto e motivazioni del provvedimento richiesto;
– viene introdotto un meccanismo automatico e telematico di attestazione del decorso dei termini e della formazione del silenzio-assenso; per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è tenuta comunque, inviare d’ufficio l’attestazione del silenzio assenso all’indirizzo PEC o email indicato nell’istanza.
Alloggi e residenze per studenti universitari
L’articolo 20, comma 2 introduce misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di alloggi e residenze universitarie finanziati con risorse PNRR, prevedendo che tali interventi non richiedano la preventiva approvazione di piani attuativi o piani di secondo livello, anche quando previsti dagli strumenti urbanistici. Quando gli interventi prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione integrative o di potenziamento da cedere al Comune, la loro esecuzione può avvenire mediante permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’articolo 28‑bis del DPR 380/2001.


