26 Febbraio 2021

Il Milleproroghe è legge: le misure per il settore delle costruzioni

Via libera definitivo dall’Assemblea del Senato ieri al ddl n. 2101, di conversione in legge del decreto-legge cd. “Milleproroghe” n. 183/2020, senza modifiche rispetto alla versione approvata dalla Camera il 24 febbraio.

Tra le principali disposizioni di interesse per il comparto delle costruzioni contenute nel provvedimento si evidenziano le seguenti:

-proroga al 31 dicembre 2022 del termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto, ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 2-bis del D.L. 244/2016; proroga sempre al 31 dicembre 2022 per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto e per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici dell’ottobre 2018, nonché per i territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017; (art. 2 commi 4 septies e 4 octies)

-proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione  dei termini prevista, di cui all’art. 24 del Dl 23/2020, nell’ambito della disciplina volta ad agevolare l’acquisto della c.d. “prima casa” (in relazione alla quale trova applicazione, sussistendo le condizioni di legge, l’aliquota al 2% per la determinazione dell’imposta di registro dovuta). Nello specifico il differimento interessa i seguenti termini: il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale l’acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici c.d. “prima casa” prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto; il termine di un anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”; il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato; (art. 3 comma 11 quinquies)

-modifica della disciplina recata dall’art. 8, comma 4, lettera a), del D.L. Semplificazioni (n. 76/2020) inerente la disciplina degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). In particolare: si differisce dal 17 luglio 2020 al 15 giugno 2021 il termine fino al quale, per le lavorazioni effettuate sino a tale data, operano le disposizioni derogatorie introdotte. Il testo vigente prevede infatti che il direttore dei lavori adotta il SAL in relazione alle lavorazioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (17 luglio 2020): tale data viene prorogata al 15 giugno 2021. Si provvede inoltre ad adeguare, al nuovo limite temporale risultante dalla proroga il termine previsto per l’adozione dei SAL (portandolo quindi al 30 giugno 2021); il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce; (art. 13 comma 1 bis)

-proroga di alcuni termini riferiti all’articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, recante modifiche al Codice dei contratti pubblici. In particolare: si modifica il comma 6, prevedendo che anche per il 2021 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati sulla base del progetto definitivo, prescindendo dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo; si modifica il comma 18, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’aumento del limite al subappalto sino al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Inoltre, si proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è sospeso l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta e sempre fino al 31 dicembre 2021 è sospeso l’obbligo in sede di gara relativo alle verifiche riferite al subappaltatore; (art. 13 comma 2)

-proroga, limitatamente al 2021, dei termini di cui all’art. 30, c. 14-bis, del DL 34/2019, in materia di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. In particolare, la previsione che fissa al 15 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi revocati devono iniziare l’esecuzione dei lavori è fissata al 15 gennaio 2022. (art. 13 comma 19 bis)

– proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza in corso nei territori in questione; (art. 17 ter comma 3)

-sempre nei territoti colpiti dal sisma, affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, per importi inferiori a 150.000 euro, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione; (art. 17 ter comma 4)

-estensione agli anni 2021 e 2022 della possibilità di cui all’art. 1,c.986, L.145/2018 di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale (Isee); (art. 17 quater comma 2)

-incremento di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 delle risorse destinate all’erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici; (art. 17 quater comma 3)

Non è stato invece inserito per problemi di copertura finanziaria, l’emendamento fortemente richiesto da associazioni di categoria, tra cui ANAEPA-Confartigianato Edilizia e operatori economici relativo alla proroga della sospensione del contributo dovuto all’ANAC per la partecipazione alle procedure di gara, a cui sono di nuovo tenuti imprese e stazioni appaltanti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Aggiornamento 02/03/2021: è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 51 dell’1 marzo 2021, la legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

 

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