23 Dicembre 2020

Milleproroghe e appalti: anticipazione 30% anche nel 2021

Approda oggi in Consiglio dei Ministri il consueto Dl Milleproroghe di fine anno che fa slittare molte scadenze al 2021. Nella bozza del testo trovano spazio anche alcune disposizione che riguardano da vicino il settore delle costruzioni e, in particolare, gli appalti pubblici. 

Nel dettaglio, per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche prosegue fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della norma del codice appalti che prevede l’obbligo di indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori, previsto dall’articolo 105 comma 6 del Dlgs. 50/2016. La sospensione della norma era stata disposta inizialmente fino al 30 dicembre 2020 dal Decreto Sblocca Cantieri all’articolo 1 comma 18 (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici.  

Con Dl Milleproroghe viene poi estesa di un anno una misura di semplificazione contenuta sempre nel Dl Sblocca Cantieri, all’articolo comma 6: si tratta della possibilità di affidare contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 

Prosegue anche una norma introdotta dal Dl Covid (Decreto n.34/2020) in materia di liquidità delle imprese appaltatrici, prevedendo l’estensione dell’anticipazione del 30% (rispetto al 20% previsto dal Codice), calcolato sul valore del contratto di appalto, a favore delle imprese contraenti viene estesa a tutte le gare i cui termini non siano scaduti alla data del 31 dicembre 2021. Nel Dl Covid la misura ha invece scadenza al 30 giugno 2021. L‘anticipazione potrà essere concessa «nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante». 

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