26 Novembre 2019
Dl Fiscale: imprese penalizzate dalla ritenuta appalti
Votata la fiducia alla Camera sull’approvazione del disegno di legge di conversione del DL. n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale” che, tra le varie misure ha introdotto all’articolo 4 il versamento delle ritenute fiscali d’acconto sulle retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore (o del subappaltatore) impiegati nell’esecuzione dell’opera appaltata o subappaltata. Nella versione precedente della misura era previsto un meccanismo di sostituzione nel versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito degli appalti e subappalti, sia pubblici che privati.
Nell’ultima versione della norma appena approvata, che troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, pur rispondendo in parte all’allarme sollevato dalle Associazioni di categoria, permangono gravosi obblighi di fatto sia in capo agli appaltatori/subappaltatori che in capo ai committenti.
Nel dettaglio, nell’ambito di appalti e subappalti pubblici il committente sarà chiamato a richiedere copie delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali (all’appaltatore, subappaltatore o affidatario) per i lavoratori impiegati solo nel caso in cui le opere o i servizi affidati abbiano un importo superiore a 200 mila euro annui e il contratto sia caratterizzato da “prevalente utilizzo di manodopera” (labour intensive) nelle sedi di attività dello stesso committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà o ad esso riconducibili.
A partire dal 1° gennaio 2020, le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) dovranno inviare, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, gli F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati con il codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, dell’ammontare della retribuzione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore.
Inoltre, le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute comunicando al committente, con allegata la relativa documentazione, di essere:
– attive e in regola con gli obblighi dichiarativi per i tre anni precedenti e per importi mai inferiori al 10% dei ricavi;
– non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a imposte sui redditi, ritenute, imposta regionale sulle attività produttive e contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti.
La disciplina dunque continua a presentare evidenti criticità per le imprese alle quali non è consentito compensare le ritenute da versare con altri debiti tributari e contributivi, mettendone a repentaglio la liquidità. Resta l’obbligo del versamento delle ritenute per singolo contratto o cantiere: una norma inapplicabile per il settore dell’edilizia, caratterizzato, tra l’altro, da una continua mobilità della manodopera anche nel corso della stessa giornata.