12 Settembre 2013
Dl Fare e DURC: indicazioni dal Ministero
Con la circolare n.36/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti interpretativi relativamente all’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (cd. Decreto del Fare), che ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra privati e Pubblica Amministrazione.
Come previsto dall’art. 31, comma 5, del Decreto, la validità temporale del DURC passa da 90 a 120 giorni. Nella circolare si precisa che trattandosi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013, entrata in vigore dal 21 agosto u.s., risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data.
Va tuttavia precisato che la durata di 120 giorni di validità decorre, non dalla data del rilascio ma dalla data di verifica della dichiarazione sostitutiva, indicata nel Documento. Il Durc può essere pertanto utilizzato per l’intero periodo della sua validità, riguardante le varie fasi dell’appalto per contratti pubblici (verifica dei requisiti, aggiudicazione, stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento dei lavori). Per il saldo finale resta invece l’obbligo di acquisire un nuovo Durc.
I DURC rilasciati, viceversa, prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
Nella circolare si ribadisce il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazioni Appaltanti e si ricorda inoltre che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha stabilito di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.