18 Marzo 2020
DL ‘Cura Italia’ norme a sostegno imprese
Rimandate a un prossimo decreto le misure per il rilancio delle infrastrutture e per lo sblocco dei cantieri già programmati e finanziati, il nuovo Decreto “Cura Italia” è approdato in G.U. con una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma senza specifiche norme per il comparto dell’edilizia.
Nel Dl sono presenti, tuttavia, disposizioni destinate ad assicurare liquidità alle imprese del settore delle costruzioni: l’anticipazione del 20% sulle opere urgenti e sulle opere finanziate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
La prima è contenuta all’articolo 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) e apporta modifiche all’articolo 35 comma 8 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016): l’erogazione dell’anticipazione del 20% è estesa anche nel caso di consegna in via d’urgenza. Lo scopo della disposizione, spiega la relazione illustrativa del provvedimento, è di assicurare «immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la “ratio” istitutiva della previsione medesima».
All’articolo 97 (Aumento anticipazioni FSC) del Dl Cura Italia è stabilita invece la possibilità di chiedere l’anticipazione del 20% (anziché dell’attuale 10%) sulle risorse assegnate ai singoli interventi finanziati con fondi Fsc 2014-2020. Tale anticipo può essere richiesto nel caso di interventi infrastrutturali “qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato dagli organi competenti, e nel caso di interventi a favore delle imprese, qualora sia stato adottato provvedimento di attribuzione del finanziamento. La finalità della norma, si legge nella relazione, è di poter “disporre di adeguata liquidità, sia per far avanzare la progettazione sia ai fini dell’adempimento dell’obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all’appaltatore, ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, sia in linea generale per poter anticipare maggiori risorse alle imprese beneficiarie degli interventi. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.
Per quanto riguarda la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, con l’articolo 103 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, inclusi dunque permessi per costruire e altri atti relativi agli interventi edilizi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Con il dl Cura Italia arrivano anche all’articolo 19 gli ammortizzatori per tutti i lavoratori di imprese grandi, medie, piccole e mini, anche con un solo dipendente, incluse quindi le aziende artigiane dell’edilizia: tutti datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane. Inoltre, le imprese che erano in Cig straordinaria e per quelle che hanno in corso l’assegno di solidarietà (art. 20) possono fare richiesta di un trattamento di cassa integrazione ordinaria.
Si segnala poi all’articolo 62 comma 2, l’opportunità per i titolari di partite IVA di piccole dimensione (ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente) danneggiati dall’emergenza sanitaria di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, relativi all’imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti si effettueranno entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con rateizzazione massima di 5 rate di pari importo a partire dalla stessa data.
Infine all’art. 28 si riconosce un’indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che sono stati costretti alla chiusura parziale o totale delle proprie attività per contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID-19.