23 Maggio 2022

Dl Aiuti: le novità in materia di Superbonus 110% e cessione del credito

Proroga di tre mesi della scadenza per raggiungere la quota del 30% dei lavori e fruire del Superbonus 110% su villette e unità unifamiliari fino alla fine dell’anno. La novità, attesa da contribuenti e imprese del settore delle costruzioni, è contenuta nel D.L. n. 50/2022, cosiddetto decreto Aiuti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo.

La norma, prevista dall’articolo 14 del decreto, interviene nella disciplina del Superbonus 110% modificando il termine relativo alla condizione per poter fruire della misura agevolativa per i lavori effettuati sulle unità unifamiliari per le persone fisiche. In particolare, la legislazione vigente prevede che la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Tale termine viene ora differito al 30 settembre 2022.

Cambiano anche le modalità con le quali raggiungere la soglia del 30%: la norma introduce maggiore flessibilità nel calcolo del Sal precisando che, ai fini del computo della suddetta percentuale, possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

Ulteriori modifiche vengono apportate al meccanismo di cessione del credito: per facilitarne la circolazione, viene adottata una nuova soluzione, che va a sostituire la possibilità, riconosciuta alle dall’articolo 29-bis del Dl 17/2022, del quarto passaggio a un correntista dei crediti per i quali sono già avvenute le tre possibili cessioni, una “libera” e due a soggetti “qualificati”. Adesso, invece, si prevede che le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo possono effettuare cessioni sempre, quindi anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo). A tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, dello stesso “decreto Aiuti”).

Testo DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

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