18 Agosto 2020

Dl Agosto: le misure per il settore edile 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 14 agosto il “Decreto Agosto” (Dl 104/2020). Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per la conversione in legge. Diverse le misure contenute nel DL di interesse per le micro e piccole imprese dell’edilizia, oltre a disposizioni di carattere generale che complessivamente mettono in campo risorse pari a 100 miliardi di euro per sostenere lavoratori, imprese e famiglie.

In particolare, all’articolo 47 è previsto il rafforzamento delle misure già previste dalla Legge di Bilancio 2020 per interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, prevedendo di raddoppiare i contributi assegnati ai Comuni per realizzare piccole opere. Analogamente, l’articolo 48 incrementa le risorse per interventi di manutenzione straordinaria ed efficienza energetica per le scuole di province e città metropolitane.

Con l’art. 49 viene istituito di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021-2023, per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza. Il fondo è assegnato con Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, di concerto con quello dell’Economia, da emanare entro il 31 gennaio 2021.

Ancora in materia di piccole opere, l’articolo 51 stabilizza i contributi a favore dei Comuni allo scopo di potenziare gli investimenti in messa in sicurezza del territorio, strade, edifici pubblici, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per l’efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. E’ previsto, quindi, che con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, venga assegnato un contributo di pari importo (nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034) a ciascun Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che, però, è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Il mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, infatti, è causa di revoca, in tutto o in parte, del contributo.

 

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