14 Ottobre 2020

Dl Agosto, come cambia il Superbonus 110%

Sono in vigore da oggi le misure introdotte dalla legge n. 126/2020 di conversione Dl “Agosto” che, dopo l’approvazione in seconda lettura alla Camera, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre scorso, con alcune importanti novità riguardo all’applicazione della detrazione del 110% per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (cd. Superbonus, articolo 119 del Dl 34/2020). 

In particolare, viene chiarita all’art. 51, 3-quater, la definizione di «accesso autonomo dall’esterno»: si deve intendere «un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva». Si amplia quindi la platea di chi potrà beneficiare della detrazione del 110% includendo tra gli edifici unifamiliari anche le unità senza accesso diretto dalla strada pubblica, ma da giardini o cortili condominiali, a patto che siano funzionalmente indipendenti.  

Inoltre, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili (articolo 9-bis del D.P.R. 6-6-2001 n. 380) e i relativi accertamenti dello sportello unico sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi (art. 51, 3-quinquies). 

Viene poi stabilito all’articolo 63 che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi ad oggetto l’approvazione degli interventi relativi al Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. 

Con l’articolo 57 bis, ai Comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, viene previsto che la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (Superbonus) spetti per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse per gli ecobonus e sismabonus, inoltre, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttiveIn tal caso i suddetti incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione. 

Infine, l’articolo 80 estende il Superbonus alle dimore storiche aperte al pubblico (categoria A9). 

 

Testo Legge 126/2020 G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020

  

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