17 Giugno 2010

Disciplina dell’attività di costruttore edile: accolte le proposte ANAEPA

Ieri la VIII Commissione Ambiente ha proseguito l’esame del Testo Unificato “Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia”, AC 60, che mira a stabilire “i principi fondamentali dell’attività professionale di costruttore edile”. La Commissione ha approvato diversi emendamenti presentati dalla Relatrice On. Lanzarin (LNP), gran parte dei quali recepiscono le modifiche proposte da ANAEPA-Confartigianato. Gli altri emendamenti approvati recepiscono i pareri delle altre Commissioni, in particolare quelli della Commissione bilancio in relazione alla coperture finanziarie e della Commissione Lavoro.

Il nuovo testo unificato, aggiornato con gli emendamenti approvati e costituito da 16 articoli, è teso a stabilire “i principi fondamentali dell’attività professionale di costruttore edile”, per la garantire la qualificazione delle imprese e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri mediante un’apposita formazione obbligatoria. In particolare, i corsi tratteranno organizzazione e gestione imprenditoriale, urbanistica ed edilizia, salute e sicurezza sul lavoro, appalti pubblici e privati, tutela dei consumatori, etc.
Nel d.d.l. sono inoltre stabiliti requisiti di idoneità professionale (costituiti alternativamente da titoli di studio, esperienza professionale o frequenza a corsi di approfondimento); i requisiti di capacità organizzativa che presuppongono la disponibilità di attrezzatura tecnica per un valore minimo di 30.000 Euro; l’istituzione della Sezione speciale Edilizia presso ciascuna Camera di commercio; l’obbligo per ciascuna impresa di designare un responsabile tecnico che non potrà essere soggetto esterno; la possibilità per le Regioni di prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese che partecipino alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Alla Camera di Commercio il compito di verificare i requisiti richiesti dalla presente legge per l’iscrizione al registro dell’edilizia e di coordinare del sistema del registro dell’edilizia.
Ora, il nuovo testo sarà trasmesso alle altre Commissioni competenti, ai fini dell’espressione dei prescritti pareri. La Commissione, successivamente, potrà richiedere che il provvedimento venga assegnato in sede legislativa, previo assenso di tutti i gruppi. Tale procedura consentirebbe una rapida approvazione del disegno di legge senza passare all’esame dell’Aula di Montecitorio.

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