17 Dicembre 2012
Decreto Sviluppo-bis è legge. Le misure per l’edilizia
L’Assemblea della Camera ha approvato nei giorni scorsi in via definitiva il testo finale del cosiddetto Decreto Sviluppo Bis (n. 179 del 18 ottobre 2012), recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che dunque diventa legge. Dalla creazione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti alla qualificazione delle imprese, dai contratti di rete allo svincolo delle garanzie negli appalti: queste le principali misure d’interesse per il comparto delle costruzioni. Scartata, invece, la modifica sulla responsabilità solidale, fortemente sostenuta da ANAEPA-Confartigianato, per l’esclusione degli appalti da tale normativa.
Con l’art 33 ter viene istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Sarà poi l’Avcp a stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.
Sempre in materia di appalti, la quota dell’importo della garanzia non svincolabile in corso di esecuzione del contratto è ridotta dal 25 al 20 per cento; mentre per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano poste in esercizio da oltre un anno prima della relativo collaudo, è previsto, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento. (Art. 33 quater)
In materia qualificazione delle imprese, è disposta all’art. 33-quinquies la proroga a tutto il 2013 l’aumento dal 25 al 50% della tolleranza per la verifica triennale dell’attestato SOA relativamente alla congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
Con l’art. 36 anche le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
E’ invece saltata una delle misure più attese dalla filiera dell’edilizia, ovvero l’esclusione del settore dei lavori pubblici dall’ambito di applicazione della norma che prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore per il mancato pagamento dell’Iva o dei contributi previdenziali dei dipendenti.