09 Gennaio 2026
Decreto Sicurezza in G.U.: tutte le novità, dal badge di cantiere ai nuovi criteri di premialità
L’introduzione del nuovo badge di cantiere, previsto dall’articolo 3 del Decreto Sicurezza DL 159/2025, non è ancora operativa: l’obbligo scatterà solo dopo l’adozione del decreto attuativo del Ministero del Lavoro. La legge di conversione n. 198/2025 del Decreto Legge 159/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ha chiarito definitivamente la decorrenza della misura precisando che i 60 giorni menzionati nel decreto-legge non costituiscono una data di entrata in vigore dell’obbligo, ma il termine massimo per l’emanazione delle specifiche tecniche.
Rispetto alla tradizionale tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/2008, il badge rappresenta un’evoluzione tecnologica: sarà infatti dotato di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere rilasciato anche in formato digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).
L’obbligo del badge, che sarà dunque operativo solo dopo l’emanazione dello specifico decreto attuativo, riguarda:
- imprese in appalto e subappalto nei cantieri edili
- lavoratori autonomi coinvolti nei medesimi cantieri
- settori con rischio elevato, che saranno identificati dal decreto attuativo
Il badge di cantiere non è l’unica novità introdotta dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 in materia di salute e sicurezza.
Premialità INAIL per le imprese virtuose. Il decreto autorizza l’INAIL, dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di aliquote di oscillazione e dei contributi in bonus legata all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Restano escluse dalle premialità le imprese che negli ultimi due anni hanno riportato condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa previsione recepisce anche una richiesta avanzata da ANAEPA-Confartigianato Edilizia nel corso delle interlocuzioni istituzionali, per riconoscere l’impegno delle imprese che investono con continuità nella sicurezza.
Rafforzamento della vigilanza nei subappalti. Il provvedimento stabilisce che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro orienti in via prioritaria la vigilanza verso i datori di lavoro che operano in subappalto, sia pubblico che privato. Questa priorità incide anche sul rilascio dell’attestato necessario per l’iscrizione nella Lista di Conformità INL.
Rafforzate le sanzioni della patente a crediti in caso di lavoro irregolare, con la previsione che INL possa utilizzare anche le informazioni contenute nel portale nazionale del sommerso.
Formazione e ruolo del RLS. Per le imprese con meno di 15 lavoratori, il decreto affida alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto al rischio aziendale.
Le competenze acquisite tramite la formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, con integrazione nella piattaforma SIISL.
Tracciamento dei mancati infortuni (near miss). Entro sei mesi, il Ministero del Lavoro, in collaborazione con INAIL e sentite le parti sociali, dovrà adottare linee guida per il tracciamento, l’identificazione e l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti.
Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute. Vengono apportate diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e viene prevista la possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.


