16 Aprile 2019

Decreto “Sblocca Cantieri” in Gazzetta Ufficiale

Il decreto legge Sblocca Cantieri, riapprovato ieri in Consiglio dei Ministri e subito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, interviene in maniera radicale sul Codice degli appalti, con la modifica di ben 32 articoli. L’obiettivo è abbreviare i tempi di gara e avviare i lavori, in particolare i piccoli cantieri, in minor tempo, semplificando burocrazia e adempimenti per imprese e stazioni appaltanti.

Una delle principali novità è la modifica l’articolo 105 del Codice con l’aumento dal 30% al 50% del tetto massimo per il subappalto; la quota dovrà essere indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. Cancellato inoltre l’obbligo di indicare una terna di nominativi di subappaltatori con l’offerta.

Per i lavori compresi tra i 200 mila e un milione di euro vengono eliminate le procedure negoziate, che invece si utilizzeranno per i piccoli lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici. La misura che sposta il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata da 150 a 200 mila euro è stata stabilita dall’attuale legge di Bilancio. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte delle pubbliche amministrazioni.

In materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto, per l’offerta economicamente più vantaggiosa viene eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico. Nel decreto è indicato che le stazioni appaltanti, per i contratti sotto soglia, procedono all’aggiudicazione, di norma, sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto riguarda la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici per accedere al mercato degli appalti, viene esteso da 10 a 15 anni il periodo che le imprese possono prendere a riferimento.

Un altro punto riguarda i Comuni non capoluogo che non dovranno più procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti.

In attesa di un nuovo al regolamento unico, che sostituirà la cosiddetta “soft law” la bozza prevede che le linee guida ANAC e i vari regolamenti attuativi restino in vigore al massimo 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

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