17 Aprile 2020

Decreto Liquidità: le misure fiscali per il settore edile

Ulteriore sospensione dei versamenti tributari in scadenza ad aprile e maggio, rimessione in termini per i versamenti fiscali scaduti a marzo; sospensione dei termini per usufruire dei cd. “benefici prima casa”, estensione del credito d’imposta per le spese di sanificazione.

Queste sono alcune delle misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. “Decreto Liquidità”, che è entrato in vigore il 9 aprile introducendo una serie di misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Entrando nel dettaglio, all’articolo 18 è contenuta la sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute di lavoro dipendenti e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL, dovuti nei mesi di aprile e maggio 2020 per le imprese con sede in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 50 mln di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019. Per le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente. La sospensione trova altresì applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento.

Con l’articolo 21 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che scadevano il 20 marzo 2020 (termine del 16 marzo 2020, così posticipato dall’art. 60, D.L. 18/2020) si considerano regolarmente effettuati se eseguiti entro il 16 aprile 2020. La disposizione è senz’altro opportuna per “sanare” i versamenti che, non effettuati entro il 20 marzo 2020 in quanto si ritenevano rientranti nella sospensione, sono stati effettuati con ritardo e comunque non oltre il 16 aprile 2020. Analoga previsione dovrà, verosimilmente, essere proposta per le scadenze in aprile.

Anche i certificati per gli appalti vengono prorogati dal Decreto: viene estesa con l’art. 23 la validità dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997, emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, sino al 30 giugno 2020. Si tratta dei cd. DURF che consentono di disapplicare i controlli sul versamento delle ritenute nell’ambito degli appalti e subappalti. Si aggiunge, che la presenza del certificato in corso di validità, autorizza l’effettuazione delle compensazioni per il pagamento delle già menzionate ritenute e dei contributi previdenziali.

Per quanto riguarda la possibilità di usufruire dei benefici “Prima Casa”, con l’art. 24 sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini previsti dalla legge per usufruire dell’agevolazione: il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare ad abitazione principale, etc.

L’articolo 30 estende l’ambito di applicazione del credito d’imposta per le spese di sanificazione sostenute nel 2020 includendo anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

Infine, all’art. 37 è prevista la proroga al 15 maggio 2020 della sospensione dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza, introdotto con il D.L. n. 18/2020 e si applica anche, come chiarito in precedenza dal MIT, ai termini fissati per l’affidamento di gare d’appalto, ovvero i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, per l’effettuazione dei sopralluoghi, i termini concessi per rispondere al cd. “soccorso istruttorio”, i termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alla loro attività.

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