07 Marzo 2023

Decreto Fondo caro materiali in G.U.: istanze dal 1° aprile

Pubblicato in G.U. n. 55 del 6 marzo 2023 il Decreto 1 febbraio 2023 che disciplina le modalità di accesso al Fondo Mit per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzioni, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in materia di appalti pubblici di lavori.

Il 1° aprile (fino al 30 aprile 2023) si apre la prima delle quattro finestre temporali in cui le Stazioni Appaltanti potranno richiedere l’assegnazione delle risorse tramite la piattaforma telematica dedicata (https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/) gestita dal Ministero. La successiva finestra prevista dal decreto partirà il 1° luglio 2023 fino al 31 luglio 2023; poi dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023; e, infine, dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Nella domanda di accesso al Fondo, oltre all’entità del contributo richiesto, dovranno essere indicati “il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento” e “l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure”.

Potranno essere inviate le istanze per gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il Ministero esaminerà le istanze presentate e deciderà cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande.

 

Decreto del ministero delle Infrastrutture 1° febbraio 2023 (GU Serie Generale n.55 del 06-03-2023)

 

 

 

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